GUERRA RUSSO-UCRAINA E PROCESSO PENALE INTERNAZIONALE: GIUSTIZIA SARÀ FATTA. FORSE…

Avv. Stefano Antiga

La guerra in Ucraina pervade oramai le nostre vite: giornali, social network e le solite, immancabili, chiacchiere da bar, con commentatori improvvisati che, nel men che non si dica, hanno vissuto una bizzarra palingenesi mutando rapidamente da esimi virologi, in grado di spiegarci funzionamento e controindicazioni dei vaccini, ad eccellenti politologi capaci di svelare i segreti più reconditi di questa nuova – a detta di molti – stagione imperialistica della Russia putiniana.

Altrettanto immancabilmente, noi giuristi siamo chiamati a fornire un’interpretazione di quanto sta accadendo sul martoriato territorio ucraino a partire dal febbraio scorso. Assistiamo, quindi, agli accorati appelli di Biden e Macron affinché l’iniziatore della “campagna” ucraina – quel Vladimir Putin che con altrettanto fulminea palingenesi è diventato il peggior nemico dell’Occidente (quello stesso Occidente che, in larga misura, gli faceva l’occhiolino o addirittura lo osannava come modello di leadership da imitare) – possa essere condotto dinanzi alla Corte Penale Internazionale ed essere incriminato per le barbarie che, inesorabilmente, a seguito della ritirata delle truppe russe dal Nord dell’Ucraina, emergono echeggiando scenari apocalittici e disumani già visti nel recente passato (da Bucha la memoria corre a ritroso verso Srebrenica, ben oltre la fine del Secondo Conflitto Mondiale, a riprova che davvero la storia si ripete).

Ci si chiede, quindi, che ruolo potrà svolgere la Corte Penale Internazionale (Achtung: da non confondersi con la Corte dell’Aja, che è tutt’altra cosa) in merito ai probabili (prudenza è d’obbligo: siamo giuristi!) crimini commessi dalla Russia sul territorio ucraino. Premetto che non starò qui a ripercorrere le tappe che, nell’ormai lontano 2002, hanno condotto all’istituzione della cosiddetta (per breviloquenza) C.P.I., attraverso la stipula del Trattato di Roma (eh già, come spesso accade, i grandi passi dell’umanità vengono decisi e forgiati nel nostro Paese…).

Venendo subito al nocciolo del discorso: Ucraina e Russia non sono parti del Trattato di Roma. Ecco un primo ferale colpo al cuore degli ottimisti dei processi penali internazionali, quei nostalgici che richiamano a gran voce l’esperienza di Norimberga (ma la storia non ci ha davvero insegnato nulla?). Non figurando tra le parti della citata convenzione, potremmo facilmente (ma erroneamente) escludere che la C.P.I. possa esplicare una qualche forma di giurisdizione sul caso concreto.

Sennonché, proprio l’Ucraina, avvalendosi di un peculiare meccanismo previsto dall’art. 12, comma 2, dello Statuto (“Nell’ipotesi preveduta dall’articolo 13, lettere a) o c) la Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale se uno dei seguenti Stati, o entrambi, sono Parti del presente Statuto o hanno accettato la competenza della Corte in conformità delle disposizioni del paragrafo 3), ancora nel 2014, a seguito del rovesciamento della leadership del presidente da più parti definito “fantoccio” Victor Yanukovich, cui faceva seguito l’occupazione russa (tuttora in essere) della Crimea, accettava formalmente la competenza della C.P.I. per i vari crimini attribuiti alle forze russe proprio su quel territorio.

Si realizzava, in tal modo, quello strano processo di adesione ex post descritto nel citato art. 12 del Trattato di Roma. Possiamo quindi tirare un sospiro di sollievo? Giustizia sarà fatta?

La questione non è così semplice, poiché entra in gioco il vero punctum dolens del crimine cosiddetto di aggressione. Non serve improvvisarsi politologi, o studiosi di crisi internazionali, per capire che quella dello scorso febbraio rappresenta, con ogni probabilità (anche qui prudenza di giurista), l’invasione di uno Stato sovrano ad opera di un altro Stato sovrano.

A latere dei crimini tradizionali, sui quali la C.P.I. è chiamata a giudicare (ossia crimini di guerra, genocidio e crimini contro l’umanità), nel 2010, attraverso il cosiddetto “emendamento di Kampala” (capitale dell’Uganda per i non addetti ai lavori), di cui al noto art. 8 bis dell’omonimo Accordo, la giurisdizione della C.P.I. è stata estesa al crimine di aggressione.

In particolare, ivi si specifica che l’aggressione (“crime of aggression”) dev’essere perpetrata da qualcuno in grado di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato e di esercitare efficacemente un controllo su quell’atto (“by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State”), requisito questo sulla cui sussistenza non paiono esservi dubbi nella fattispecie russo-ucraina.

Il meccanismo, idilliaco in apparenza, subisce però una inesorabile battuta d’arresto nelle previsioni dell’art. 15 bis degli Accordi di Kampala. In parole semplici, la norma in questione esige che aggredito e aggressore siano parti del Trattato di Roma (e che, naturalmente, abbiano firmato l’emendamento, salva la possibilità, prevista dalla clausola di “out-put”, di rifiutare la giurisdizione sul crimen in parola), in caso contrario la sua giurisdizione non potrà essere attivata (sic!). A questo punto, facciamo un passo indietro: ho poco sopra ricordato che Russia e Ucraina non figurano tra le “parti” del Trattato di Roma, ancorché proprio l’Ucraina, nel 2014, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 12 comma 2 già echeggiato, abbia espressamente richiesto la giurisdizione della C.P.I.

Rimane però fuori la Russia, il cui leader, qualora, come appare probabile, venga accertato il crime of aggression (ricordo che vi è un’indagine in corso della C.P.I., su iniziativa del suo procuratore Karim Ahmad Khan), non potrà essere condotto alla sbarra relativamente alla fattispecie in parola.

Residuano gli altri crimini sui quali la C.P.I. ha giurisdizione, qualora l’indagine in corso ne accerti la sussistenza. Con buona pace, allora, del tanto acclamato crime of aggression, la cui perseguibilità non pare fattibile nemmeno pensando a tribunali costituiti ad hoc dalle Nazioni Unite (incespichiamo, questa volta, sul diritto di veto che la Russia vanta all’interno del Consiglio di Sicurezza dell’O.N.U.).

A riprova che il diritto internazionale è un grande cantiere aperto, di cui probabilmente noi viventi non vedremo la sua compiuta realizzazione (utopia?).

Last but not least, la Corte Penale Internazionale giudica individui, non Stati. Non tollera processi contumaciali, né in absentia.

Giustizia sarà fatta. Forse…

Indennizzi banche venete, appello ai parlamentari: “Consap rispetti i patti”.

“Serve un intervento del legislatore in merito ai rigetti degli indennizzi ai risparmiatori coinvolti nel tracollo delle banche venete”. A dirlo è un nutrito gruppo di avvocati tra coloro che hanno aiutato numerosi risparmiatori nella predisposizione della domanda di indennizzo. Da fine 2021, infatti, Consap ha comunicato una serie di “rigetti” per coloro che hanno superato i due requisiti per accedere al fondo con regime forfettario e cioè un reddito inferiore ai 35 mila euro o un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro. Queste persone, infatti, all’atto della domanda, avevano dichiarato di possedere almeno uno di questi requisiti, risultato insussistente dopo le verifiche di Agenzia Entrate. “Serve un intervento normativo affinché il risparmiatore che ha sbagliato nella dichiarazione, possa accedere al regime ordinario, previsto per coloro che superavano entrambi i requisiti. Serve, cioè, un provvedimento che consenta il deposito della documentazione prevista in questi casi, afferente alle violazioni massive”, dicono i professionisti. Durante il periodo in cui era possibile caricare le domande, infatti, Cosap aveva comunicato che, in caso di erronea indicazione dei presupposti sul reddito, la pratica sarebbe passata dal regime forfettario a quello ordinario, nonché sarebbe stata valutata la scusabilità dell’errore. Consap aveva anche diramato due comunicati su questo, il 19 giugno 2020 e il 06 agosto 2020. Anche il servizio informazioni aveva fornito telefonicamente queste indicazioni. Così, però, non è stato e Consap, anziché dar corso a quanto comunicato ai risparmiatori, ha direttamente bocciato le domande senza consentire il passaggio all’ordinario. “Troviamo ingiunto che i risparmiatori subiscano questo trattamento dopo che era stato loro promesso un passaggio all’ordinario”, continuano i legali. In molti casi si tratta di superamenti minimi, anche di soli 170,00 euro rispetto al limite. Si tratta di risparmiatori per lo più anziani, persone non abituate a questo tipo di pratiche e che si sono semplicemente sbagliate. Va, poi, considerato che il reddito imponibile può essere inferiore ai 35 mila euro, mentre quello complessivo no. Non si può pretendere che risparmiatori semplici possano comprendere, senza margine di errore, queste differenze. Il fatto che Consap avesse dato la possibilità di correggere l’errore, aveva portato molti risparmiatori a prestare meno attenzione. Queste persone vanno aiutate, non punite in questo modo. Dal momento che sono stati riaperti i termini per il deposito della documentazione con riferimento a coloro che hanno iniziato la domanda senza completarla, e per coloro che non hanno risposto alle richieste di integrazione documentale, non si comprende per quale ragione non venga data la possibilità anche a chi ha errato nella comunicazione dei presupposti reddituali, di inserire i documenti afferenti alle violazioni massive. Tra l’altro, su questo, Consap sta chiedendo solo oggi dei documenti, per provare le violazioni massive, non previsti in precedenza e non reperibili, stante il lungo lasso di tempo trascorso dagli acquisti degli strumenti finanziari. I risparmiatori hanno, così, presentato le richieste alle banche per la trasmissione della documentazione, ma finora sono giunte solo delle risposte in cui si comunica che le ricerche sono in corso. E’ incomprensibile questo cambio di rotta da parte di Consap che sembra attuare una serie di meccanismi per escludere gli indennizzi. “Facciamo un appello ai parlamentari, soprattutto quelli veneti, affinché si interessino con urgenza di questa questione e non lascino soli i tanti cittadini, spesso deboli e disarmati, di fronte a quanto successo. Serve un intervento normativo semplicissimo con cui consentire l’accesso al regime ordinario per coloro che hanno superato i requisiti. Come era stabilito fin dall’inizio. Inoltre è utile un provvedimento affinché le violazioni massive siano valutate con la documentazione disponibile, senza pretendere documenti impossibili da reperire.”, concludono gli avvocati.

  1. avv. Renato Bertelle, foro di Vicenza, renato.bertelle@studiolegalebertelle.it
  2. avv. Emanuele Compagno, foro di Venezia, emanuele@compagno.biz
  3. avv. Alberto Leoncini, foro di Treviso, avv.albertoleoncini@gmail.com
  4. Avv.  Pietro Bertelle, foro di Vicenza, pietro.bertelle@studiolegalebertelle.it
  5. avv. Stefano Antiga, foro di Treviso, avvstefanoantiga@antigalex.it
  6. avv. Katia Doppieri, foro di Vicenza, katia.doppieri@gmail.com
  7. avv. Chiara Altin, foro di Treviso, avv.altin@studiocsoa.it
  8. avv. Andrea Bona, Foro di Venezia, andreabona@inwind.it
  9. avv. Chiara Lorenzetti, Foro di Venezia, avv.chiaralorenzetti@gmail.com
  10. avv. Gaetano Calapai, foro di Vicenza, avvocatogaetano.calapai@gmail.com
  11. avv. Lucia Dal Maso, foro di Vicenza, luciadalmaso@cdmstudiolegale.it
  12. avv. Carlo Anzil, foro di Udine, studio@avvocatoanzil.it
  13. avv. Elisabetta Zuliani,  foro di Udine, studio@avvocatoanzil.it
  14. avv. Diego Giraldo, foro di Vicenza, diego.giraldo@studiolegalemeneguzzo.it
  15. avv. Andrea Frosini, foro di Firenze, frosinipasquini@gmail.com
  16. avv. Paolo Polato, foro di Venezia, info@studiolegalepolato.it
  17. avv. Matteo Zaccaria, Foro di Vicenza, matteozaccaria28@gmail.com
  18. avv. Cristina Ceron, foro di Treviso, avv.ceroncristina@gmail.com
  19. Avv. Alessandro Filippi (Foro Venezia) alessandro.filippi@lexhub.it
  20. Avv. Emanuela Bellini, foro di Verona, avv.bellini@tin.it
  21. Avv. Margherita Candon, foro di Treviso, margherita.candon@avvocatocandon.it
  22. Avv. Filippo Piovan, foro di Vicenza, f.piovan@studiopiovan.com 
  23. Avv. Virgilio Calabrese,  foro di Padova, slc@studiolegalecalabrese.it
  24. Avv. Letizia De Ponti, foro di Vicenza, deponti@studiodeponti.eu
  25. Avv. Elisabetta Zanella, foro di Padova, zanella@slbz.it
  26. Avv. Carlo Spillare, foro di Vicenza, carlo.spillare@studiospillare.com
  27. Avv. Marcella Zanchetta, foro di Vicenza, avvmarcellazanchetta@studiolegalezanchetta.it
  28. Avv. Marisa F. Costelli, foro di Milano, marisacostelli@tin.it
  29. Avv. Denise Pedrali, foro di Brescia, avvocatopedrali@gmail.com
  30. Avv. Romina Zanvettor, foro di Brescia,  r.zanvettor@rzlex.it
  31. Avv. Giulia Marchiori, foro di Vicenza, giulia@studiolegalemarchiori.it
  32. Avv. Alessandro Imbruglia, foro di Barcellona, aleimbstudio@gmail.com
  33. Avv. Andrea Zuffellato , foro di Padova,   andrea@zuffellato.net
  34. Avv. Federico Partele, foro di Treviso, info@studiolegalepartele.it
  35. Avv. Claudia Recanatini, foro di Vicenza, claudia.recanatini@studiolegalerecanatini.it
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  39. Avv. Giulia Vigna, foro di Vicenza, studiogiuliavigna@virgilio.it
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  45. Avv. Michele Vettore, foro di Vicenza, studiolegale@vettore.it
  46.  Avv. Camilla Cusumano, foro di Verona, c.cusumano@legalfsirm.it

Il Tribunale di Treviso in materia di infedeltà patrimoniale su una difesa degli avvocati Stefano Antiga e Nicola Poloni

Importante arresto del Tribunale di Treviso in materia di infedeltà patrimoniale degli amministratori con assoluzione dell’imputato difeso dagli avvocati Stefano Antiga e Nicola Poloni .

Un caso che ha suscitato notevole attenzione mediatica si conclude con la completa estraneità agli addebiti mossi all’imputato in un ambito che, pur costituendo una fattispecie di presidio penale alla vita di impresa, si intreccia con profili inerenti l’analisi economica dei fenomeni giuridici e con i più sollecitati snodi delle organizzazioni aziendali.